terre e rocce da scavo

A partire dal 21 agosto 2013 in vigore la nuova disciplina per lutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. 

Lart. 41-bis del D.L. 69/2013 (Decreto del Fare), introdotto dalla legge di conversione n. 98/13, innova la precedente normativa di settore disponendo i requisiti e le condizioni per operare con le terre e rocce da scavo provenienti da attivito opere non soggette a valutazione dimpatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). 

Il Comune non picompetente a ricevere le dichiarazione relative al riutilizzo del materiale da scavo che devono essere inviate al Dipartimento Provinciale competente dellAgenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente (A.R.P.A.) del Friuli Venezia Giulia. 

Il processo di dichiarazione dovrin ogni caso essere coordinato con liter edilizio pertanto, anche se non previsto dalla norma, si suggerisce che la dichiarazione sia inviata per conoscenza anche al/i Comune/i interessato/i in quanto la dichiarazione resa solo allA.R.P.A. non costituisce in alcun modo autorizzazione alla realizzazione dellopera ovvero lesecuzione dei lavori connessi. 

L'ARPA ha predisposto un breve sunto delle modalitdi gestione e la modulistica al seguente link: